1. In ogni capoluogo di regione è istituita la Commissione regionale per il riconoscimento di genere (CR) composta da professionalità appartenenti al campo della medicina con competenze specifiche nella diagnosi della disforia di genere e nelle terapie per l'adeguamento fisico della persona al suo genere di elezione, nonché da rappresentanti di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel campo della transessualità e delle problematiche legate alla condizione transgenere e da rappresentanti dell'Osservatorio nazionale dell'identità di genere secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 5.
2. La CR rilascia il certificato di pieno riconoscimento di genere (CPRG) e le autorizzazioni a tutte le operazioni chirurgiche di adeguamento di genere sia per i caratteri sessuali secondari, quali la rinoplastica, la mastectomia aggiuntiva o demolitiva, le terapie ormonali e ogni intervento ritenuto importante per la piena salute della persona transgenere sia per i caratteri sessuali primari, in particolare il cambiamento chirurgico dei genitali.
3. La CR agisce anche come centro di coordinamento di tutte le realtà comunali e provinciali che si dedicano alla tutela della salute delle persone transgenere.
4. La CR opera in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, le aziende sanitarie locali, i centri universitari o le