Art. 6.
(Commissioni regionali
per il riconoscimento di genere).

      1. In ogni capoluogo di regione è istituita la Commissione regionale per il riconoscimento di genere (CR) composta da professionalità appartenenti al campo della medicina con competenze specifiche nella diagnosi della disforia di genere e nelle terapie per l'adeguamento fisico della persona al suo genere di elezione, nonché da rappresentanti di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel campo della transessualità e delle problematiche legate alla condizione transgenere e da rappresentanti dell'Osservatorio nazionale dell'identità di genere secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 5.
      2. La CR rilascia il certificato di pieno riconoscimento di genere (CPRG) e le autorizzazioni a tutte le operazioni chirurgiche di adeguamento di genere sia per i caratteri sessuali secondari, quali la rinoplastica, la mastectomia aggiuntiva o demolitiva, le terapie ormonali e ogni intervento ritenuto importante per la piena salute della persona transgenere sia per i caratteri sessuali primari, in particolare il cambiamento chirurgico dei genitali.
      3. La CR agisce anche come centro di coordinamento di tutte le realtà comunali e provinciali che si dedicano alla tutela della salute delle persone transgenere.
      4. La CR opera in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, le aziende sanitarie locali, i centri universitari o le

 

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altre sedi già accreditate nella diagnosi della disforia di genere e nella assistenza delle persone transgenere.
      5. La CR rilascia una tessera plastificata con un codice alfanumerico identificativo che vale come certificato di presa di incarico e che attesta che il titolare ha intrapreso un percorso di riconoscimento della disforia di genere.
      6. Alla CR possono rivolgersi anche persone transgenere di età inferiore ai diciotto anni affinché siano assistite da personale competente prima di maturare il diritto al cambio di genere e nome al raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'articolo 3.